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Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro”.
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.
Regolamento di accesso telematico ai dati e servizi contenuti nel sito istituzionale dell’ACI
Catalogo dei dati, metadati e banche dati
Obiettivi di accessibilità (redatti ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del D.L. n. 179/2012)
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2014
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2015
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2016
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2017
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2018
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2019
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2020
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2021
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2022
Obiettivi di accessibilità A.C. Venezia anno 2023
Provvedimenti per uso dei servizi in rete
Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l’utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l’esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica (l’obbligo di pubblicazione dovrà essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013)